Privilegio delle sanzioni IVA in caso di fallimento: sì dalla Corte di Cassazione
Il carattere afflittivo della sanzione Iva non è incompatibile con l’operatività del privilegio generale, espressamente sancita dall’art. 2752 c.c., laddove l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale non implica successione nella titolarità delle relative situazioni giuridiche, ma mero spossessamento del debitore, non essendo pertanto ravvisabile alcuna modifica o traslazione del soggetto passivo del tributo, ed attuandosi unicamente il concorso del credito per sanzioni, secondo i principi generali, con gli altri crediti nei confronti della debitrice.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25854 del 14/10/2019, ha chiarito un aspetto fondamentale, in tema di ammissione in via privilegiata dell’ente riscossore al passivo del fallimento, relativamente alle sanzioni Iva.